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AUMENTO DELLE SANZIONI E RAFFORZAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA

 

La Legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2018, prevede due importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro:

1) AUMENTO DELLE SANZIONI

2) RAFFORZAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

 

Aumento delle sanzioni

L’intervento operato dal Legislatore sull’apparato sanzionatorio rappresenta l’argomento di maggiore importanza per chi opera nel mondo del lavoro. Sono state individuate alcune tipologie di elusione ove gli aumenti scattano dal 1° gennaio 2019, con percentuali di adeguamento diverse, mentre, per altre, l’adeguamento con l’aumento del 20%, scatterà successivamente (ad una data, per ora imprecisata) in quanto dovranno essere determinate da un provvedimento amministrativo del Ministro del Lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 20%:

a) gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ciò significa che: le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800 (è questa la sanzione che risulta più irrogata dagli organi di vigilanza); il “quantum” per lavoro nero da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo è compreso tra 3.600 euro e 21.600 euro (prima era, rispettivamente, di 3.000 e di 18.000) e il lavoro nero oltre tale ultima soglia viene sanzionato da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era da 6.000 a 36.000 euro). Resta salvo il principio secondo il quale, in presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori non in attività lavorativa le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.

b) gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione che, soprattutto, agli appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1 ed ai distacchi illeciti ex art. 30 ove le sanzioni sono le stesse della somministrazione illecita). L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, fatta eccezione della utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro. Stesso discorso va fatto per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale ove gli illeciti vengono sanzionati con una somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, con un importo tra 300 e 1.500 euro.

c) gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016. Qui il Legislatore ha rivolto le proprie attenzioni al “distacco transnazionale” portando la sanzione amministrativa ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000 euro per chi circola, su strada, senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-.ter e 1, quater dell’art. 10, ad esempio, contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.). Viene maggiorata anche la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4): gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.

d) gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003. Qui, il Legislatore, dopo aver scelto, in passato, il sistema delle sanzioni “a fasce”, rapportato al numero dei lavoratori coinvolti ed al numero delle violazioni, ha puntato l’attenzione sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e sui riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione si incrementa e sale ad un importo compreso tra 480 e 1.800 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro. La violazione del precetto relativo alle ferie annuali (art. 10, comma 1) viene punita con un importo compreso tra 120 e 720 euro. Anche qui ci sono maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro), o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta). Viene aumentata anche la sanzione relativa al mancato riposo giornaliero (da 60 a 180 euro): tali importi salgono se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte (da 360 a 1.200 euro), o a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte (da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta). Va peraltro ricordato che tutti gli importi sopra citati, ad eccezione di quello relativo alla violazione del precetto sulle ferie annuali, vanno raddoppiati per effetto di quanto previsto nel decreto legge n. 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014.

A partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 10%:

- gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008. Qui il Legislatore non ha fatto alcuna eccezione: detto questo, però, si ritiene che l’aumento non si applichi alla somma aggiuntiva di 2.000 o di 3.200 euro (a seconda delle ipotesi) prevista dall’art. 14, comma 2, lettera c), in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto, come chiarito più volte dallo stesso Ministero del Lavoro, non si tratta, nel caso di specie, di una sanzione amministrativa.

 

Rafforzamento dell'attività di vigilanza

Il comma 445 si preoccupa della struttura burocratico-operativa prevedendo, complessivamente, l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni (300, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020 e 330 nel 2021); il Legislatore ha usato l’avverbio “prevalentemente” in quanto è ben conscio della necessità di rimpinguare gli organici amministrativi, particolarmente carenti in molte strutture territoriali. Essi saranno destinati allo svolgimento di compiti di notevole importanza come, ad esempio, la conciliazione delle controversie di lavoro, o l’emanazione dei provvedimenti amministrativi per la tutela della maternità o la stessa gestione burocratica della struttura periferica.

Altra grossa novità è rappresentata dal fatto che, a livello centrale, viene previsto il raddoppio del numero dei Dirigenti Generali che da due passano a quattro: con la stessa disposizione si prevede che i Dirigenti di seconda fascia (quelli non generali come, tanto per fare un esempio, sono i “Capi” degli Ispettorati territoriali e di quelli interregionali) passino da 88 a 94. Tale aumento è, probabilmente, legato alla necessità di creare le strutture di supporto centrale per i nuovi Dirigenti Generali che potrebbero aver bisogno, complessivamente, di sei unità con tale qualifica.

 

 

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31/01/2019